Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94
Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
(GU italiana n. 79 del 4.4.2001 - Suppl. Ordinario n. 72)
Il presente decreto disciplina produzione, commercializzazione ed importazione di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. Tra i prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti vi sono anche erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali (allegato IV); il valore massimo della dose globale media assorbita di irradiazione in questi prodotti deve essere non superiore a 10 kGy (kilogray). |