Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. (GU europea L 228 del 31.7.2014)
Disciplina l’uso delle informazioni volontarie relative al contenuto di glutine:
- senza glutine: dicitura consentita solo se il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.
- con contenuto di glutine molto basso: dicitura consentita solo se il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale, a base di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.
Tali informazioni possono essere corredate dalle diciture “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”.