- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU europea L 189 del 20.7.2007) - Ultima versione consolidata: 01/07/2013 Il Regolamento (CE) n. 834/2007 vieta l’utilizzo di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.
- Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94 Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. (GU italiana n. 79 del 4.4.2001 - Suppl. Ordinario n. 72) Il presente decreto disciplina produzione, commercializzazione ed importazione di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. Tra i prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti vi sono anche erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali (allegato IV); il valore massimo della dose globale media assorbita di irradiazione in questi prodotti deve essere non superiore a 10 kGy (kilogray).