Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU europea L 95 del 7.4.2017).
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina
l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
il finanziamento dei controlli ufficiali;
l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri;
l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
l'adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo;
l'istituzione di un sistema informatico (IMSOC) per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.
Le partite provenienti da paesi terzi per le quali si impongono controlli all’ingresso nell’Unione devono essere accompagnate dal documento sanitario comune di entrata (DSCE) da utilizzare sia per la notifica preventiva dell’arrivo delle partite ai posti di controllo frontalieri sia per registrare l’esito dei controlli ufficiali eseguiti e delle decisioni adottate dalle autorità competenti in merito alla partita a cui sono allegati. Il DSCE serve inoltre per lo sdoganamento delle partire a seguito dell’esito positivo dei controlli.