- Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. (GU europea L 228 del 31.7.2014) Disciplina l’uso delle informazioni volontarie relative al contenuto di glutine: - senza glutine: dicitura consentita solo se il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg. - con contenuto di glutine molto basso: dicitura consentita solo se il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale, a base di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg. Tali informazioni possono essere corredate dalle diciture “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU europea L 304 del 22.11.2011) - versione codificata al 19/02/2014 Regolamento (UE) n. 1169/2011 della Commissione europea con i successivi aggiornamenti stabilisce nuove disposizioni per la corretta etichettatura di un prodotto alimentare. L’allegato II comprende l’elenco delle sostanze (ingredienti o coadiuvanti tecnologici) usate nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento, e ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata, da indicare obbligatoriamente sull’etichetta di un prodotto alimentare, in quanto causa di allergie o intolleranze. Il regolamento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale) che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016.